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LEGGE 21 agosto 1949, n. 730

Norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/1955)
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Testo in vigore dal: 21-10-1949
al: 22-7-1955
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  a  favore  del Ministero del tesoro l'utilizzo dal
conto  speciale  (fondo  lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto
1948, n. 1108:
    a)  di  lire 32 miliardi per la, concessione dei finanziamenti di
cui al successivo art. 2;
    b)   di  lire  6  miliardi  per  gli  acquisti  di  macchinari  e
attrezzature  da parte di Amministrazioni statali, comprese quelle ad
ordinamento autonomo, ai sensi de successivo art. 3.