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LEGGE 29 luglio 1949, n. 717

Norme per l'arte negli edifici pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2012)
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Testo in vigore dal: 29-10-1949
al: 15-4-1960
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche con ordinamento autonomo,
nonche'  tutti  gli  enti  pubblici  che provvedano all'esecuzione di
nuove  costruzioni  di  edifici  pubblici  ed  alla  ricostruzione di
edifici  pubblici  distrutti per cause di guerra, devono destinare al
loro  abbellimento mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2
per cento del loro costo totale.
  Sono  escluse  da  tale  obbligo  le costruzioni e ricostruzioni di
edifici  destinati  ad Uso industriale o di alloggi popolari, nonche'
gli  edifici  a qualsiasi uso destinati, che importino una, spesa non
superiore a 50 milioni.
  A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che
  eventualmente   siano  state  previste  per  opere  di  decorazione
  generale.
Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito
di  opere  d'arte  di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra
verra'  devoluto  all'acquisto  ed  all'ordinazione  di  opere d'arte
mobili,  di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli
interni.