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LEGGE 29 luglio 1949, n. 717

Norme per l'arte negli edifici pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2012)
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Testo in vigore dal: 24-1-2012
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
((Le Amministrazioni dello Stato,  anche  con  ordinamento  autonomo,
nonche' le Regioni, le Province, i Comuni  e  tutti  gli  altri  Enti
pubblici, che  provvedano  all'esecuzione  di  nuove  costruzioni  di
edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi,  mediante
opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto  non
inferiore alle seguenti percentuali: 
    - due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di
euro ed inferiore a cinque milioni di euro; 
    - un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni
di euro ed inferiore a venti milioni; 
    - 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti  milioni
di euro.)) ((7)) 
((Sono escluse da tale obbligo  le  costruzioni  e  ricostruzioni  di
edifici destinati ad  uso  industriale  o  di  edilizia  residenziale
pubblica, sia di uso civile  che  militare,  nonche'  gli  edifici  a
qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore  a  un
milione di euro.)) ((7)) 
  I progetti  relativi  agli  edifici  di  cui  alla  presente  legge
dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere  d'arte  e
il computo del relativo importo. 
  Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed  anche
in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della  presente  legge
si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto. 
  A formare la quota del 2 per cento  non  concorrono  le  somme  che
eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale. 
  Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito
di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento  di  cui  sopra
verra' devoluto  all'acquisto  ed  all'ordinazione  di  opere  d'arte
mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione  degli
interni. (4) (5) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 luglio 1962, n. 1073 ha disposto (con l'art. 3,  comma  2)
che "Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di  50
milioni previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n.  717,
e successive modificazioni e' elevato a 100 milioni". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 28 luglio 1967, n. 641 ha disposto (con l'art. 48)  che  "Per
gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni,
previsto dall'articolo 1 della  legge  29  luglio  1949,  n.  717,  e
successive modificazioni, e' elevato a 100 milioni." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 5 agosto 1975, n. 412 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che
"Per tutte le  opere  di  edilizia  scolastica,  comprese  quelle  di
completamento, e' abrogato il disposto di cui  all'articolo  1  della
legge 29 luglio 1949, n. 717." 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 23 dicembre 1978,  n.  817,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54 ha disposto (con  l'articolo  unico,
comma 22) che "Per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese
quelle di completamento, e' abrogato il disposto di cui  all'articolo
1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificato nella legge 3  marzo
1960, n. 237." 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per
i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia
stato pubblicato il bando  per  la  realizzazione  dell'opera  d'arte
relativa all'edificio".