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LEGGE 3 agosto 1949, n. 622

Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali.

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Testo in vigore dal: 30-9-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  ammessi all'importazione in esenzione dai diritti doganali ed
in  deroga  alle  norme  vigenti  in  materia di divieti di carattere
economico  e  valutario  i  pacchi  postali, di peso non superiore ai
dieci chilogrammi, inviati in dono a singoli destinatari.
  Essi  possono  contenere esclusivamente generi alimentari, compresi
il  caffe', cacao e zucchero, purche' il peso del cacao non ecceda il
chilogrammo,  quello  del  caffe'  i  due  chilogrammi e quello dello
zucchero i tre chilogrammi, nonche' articoli di vestiario, calzature,
sapone,  dentifrici  e  i medicinali occorrenti per la cura personale
del  destinatario  o  dei  suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli
stupefacenti e la saccarina.
  Quando  il  peso  del  caffe'  o  del  cacao oppure dello zucchero,
contenuto  in  ogni  pacco,  superi  quello consentito dal precedente
comma, sono dovuti i diritti doganali sull'intero pacco.