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LEGGE 3 agosto 1949, n. 536

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 8-9-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  criteri  per  la determinazione degli onorari e delle indennita'
dovute   agli   avvocati   e  ai  procuratori  in  materia  penale  e
stragiudiziale  sono  stabiliti  ogni  biennio  con deliberazione del
Consiglio  nazionale  forense, approvata dal Ministro per la grazia e
giustizia.