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LEGGE 29 luglio 1949, n. 472

Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati.

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Testo in vigore dal: 7-8-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso  un  assegno,  una  volta  tanto, di L. 20.000 nette a
favore  di  coloro che al 1 marzo 1949 siano titolari di una pensione
di   guerra   di   prima   categoria   con   annesso  un  assegno  di
superinvalidita',  a condizione che a tale data non svolgano comunque
un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.