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LEGGE 29 luglio 1949, n. 467

Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.

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Testo in vigore dal: 6-8-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   decorrere   dal   1   aprile   1948  l'indennita'  militare  da
corrispondersi  agli  ufficiali  ed  ai sottufficiali del Corpo degli
agenti di custodia e' stabilita nella seguente misura lorda mensile:

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                               |     Celibi      |    Ammogliati
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Ufficiali:                     |                 |
Maggiore                       |    L. 9.300     |     L. 12.400
Capitani                       |    L. 5.800     |     L. 10.000
Tenenti e sottotenenti         |    L. 5.300     |     L. 9.250
Sottufficiali:                 |                 |
Marescialli maggiori           |    L. 4.600     |     L. 8.050
Marescialli capi               |    L. 4.400     |     L. 7.700
Marescialli ordinari           |    L. 4.300     |     L. 7.500
Brigadieri                     |    L. 2.350     |     L. 3.900
Vicebrigadieri                 |    L. 2.200     |     L. 3.650

  L'indennita'  mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il
pagamento  della paga, alle guardie scelte ed alle guardie e' fissata
nella misura di L. 1200 nette.