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LEGGE 8 luglio 1949, n. 463

Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, circa la pubblicità su carte valori postali.

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Testo in vigore dal: 19-8-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  comma  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio  dello Stato, 15 settembre 1946 n. 622, e' sostituito dai
due comma seguenti:
  "E'  riservata  allo Stato, salvo concessione, la pubblicita' sugli
spazi  disponibili  degli  stampati,  moduli, carte valori e relativi
margini,   pubblicazioni   del   Ministero   delle   poste   e  delle
telecomunicazioni,  nonche'  sulle pareti, vetrine ed altre superfici
degli  stabilimenti del Ministero stesso e in genere in tutte le cose
di   pertinenza   del  medesimo,  comprese  le  cassette  postali  di
impostazione.
  Il divieto di pubblicita' previsto dal comma precedente permane per
i  privati  anche  dopo  l'acquisto, per qualsiasi uso, degli oggetti
postali ai quali il divieto stesso si riferisce".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 luglio 1949

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - JERVOLINO
                                                              - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI