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LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 7-12-1951
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  concessione  dei  contributi  in annualita' da parte dello
Stato  agli  enti  e  societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile
1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case
popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere
i seguenti impegni:
    lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;
    lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51.
  Tali   contributi   saranno  corrisposti  in  misura  costante  per
trentacinque  anni  e  saranno  commisurati  ad una percentuale della
spesa riconosciuta ammissibile.
  I  contributi  stessi  saranno  corrisposti  anche se gli enti e le
societa'  di  cui  all'art.  71 del detto testo unico non contraggano
mutuo e sono cedibili.
  I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti
al 31 dicembre 1955.
  La   somma   complessiva   di   lire  centosettantacinque  miliardi
occorrenti  per  il pagamento dei contributi previsti nel primo comma
del  presente  articolo  sara'  stanziata  in  bilancio  per lire due
miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli
esercizi  dal  1950-51  fino  al  1983-84  e  per  lire  tre miliardi
nell'esercizio 1984-85.
  Le  somme  occorrenti  per  il pagamento delle annualita' di cui al
presente  articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei lavori pubblici per
l'esercizio  1949-50  e corrispondenti degli esercizi successivi fino
al 1984-85 compreso. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  19 ottobre 1951, n. 1186 ha disposto (con l'art. 1) che "In
aggiunta  al  limite  d'impegni,  previsto  dall'art. 1 della legge 2
luglio  1949,  n.  408,  modificato dall'art. 1 della legge 22 giugno
1950,  n.  471, e' fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000,
entro  il  quale  il  Ministero  dei lavori pubblici e' autorizzato a
concedere,  nell'esercizio  finanziario  1951-52,  ai sensi del testo
unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, contributi in annualita'
agli  enti  e  societa',  previsti  dalle  citate  disposizioni,  che
costruiscono case popolari".