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LEGGE 8 giugno 1949, n. 383

Ratifica dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948: a) Convenzione generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati; d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli Accordi tra la Francia, l'Italia ed il Belgio.

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Testo in vigore dal: 12-7-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  ella  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare e il
Governo a dar piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi
a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948;
    a)  Convenzione generale tendente a coordinare la applicazione ai
cittadini  dei  due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza
sociale  e  della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e
sulle prestazioni familiari;
    b)  Protocollo  generale  tendente a coordinare l'applicazione ai
cittadini  dei  due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza
sociale  e  della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e
sulle prestazioni familiari;
    c)  Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori
salariati;
    d)  Protocollo  speciale  relativo al coordinamento degli Accordi
fra la Francia, l'Italia ed il Belgio.