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LEGGE 30 giugno 1949, n. 365

Ripristino al 70° anno di età del limite massimo per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari.

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Testo in vigore dal: 10-7-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni
di  eta', sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla
pensione o indennita' a termini di legge.