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LEGGE 5 giugno 1949, n. 338

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1949)
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Testo in vigore dal: 31-12-1949
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con il
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 19 febbraio
1948,  n.  243,  per  il  versamento  al  Fondo per l'indennita' agli
impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a
norma  del  decreto-legge  8  gennaio  1942,  n.  5,  convertito, con
modificazioni   nella   legge   2   ottobre  1942,  n.  1251,  e  per
l'adeguamento  dei  contratti di assicurazione e di capitalizzazione,
previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute
nell'art. 4 del decreto medesimo.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  22 dicembre 1949, n. 946 ha disposto (con l'art. 1) che "E'
prorogato  fino  al  30  giugno 1950 il termine stabilito con legge 5
giugno  1949,  n.  338,  per il versamento al Fondo l'indennita' agli
impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a
norma,  del  decreto-legge  8  gennaio  1942,  n.  5, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   2  ottobre  1942,  n.  1251,  e  per
l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.";
  ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2) che la predetta modifica ha
effetto dal 19 gennaio 1950.