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LEGGE 12 maggio 1949, n. 273

Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori

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Testo in vigore dal: 26-6-1949
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato:

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Il  limite di valore della competenza del conciliatore e' elevato a
lire 10.000.
  Il  limite di valore della competenza in materia civile del pretore
e' elevato a lire 100.000.
  Resta  immutato  il  limite  di  lire  50.000 stabilito dalla legge
anteriore,  per  le  cause  relative  a  beni immobili nelle quali il
valore  si  determina,  ai sensi dell'art. 15 del Codice di procedura
civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.
  I  tribunali  e  i pretori continueranno a conoscere in primo grado
delle  cause  per  le  quali  sia stata notificata la citazione prima
della  entrata  in  vigore  della  presente  legge, o che comunque si
trovino   pendenti   rispettivamente   davanti  ad  essi  nel  giorno
dell'entrata in vigore della presente legge.