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LEGGE 21 aprile 1949, n. 267

Modificazioni alla dizione della lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 1947, n. 104, concernente la spesa di lire 25 miliardi per contributi straordinari alla A.N.A.S.

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Testo in vigore dal: 22-6-1949
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:

                           Articolo unico.

  La dizione della lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato  28  febbraio  1947, n. 104, e' cosi'
modificata:  "Riparazioni  straordinarie,  consolidamenti,  opere  di
difesa,  rettifiche  e sistemazioni saltuarie; costruzione o acquisto
di   fabbricati  lungo  le  strade  e  autostrade  statali  per  case
cantoniere o ricovero di automezzi. e macchinari adibiti ai lavori di
competenza  dell'A.N.A.S.;  acquisto  di  aree  per  costituzione  di
pertinenze  stradali  o  per  deposito di materiali ed attrezzi: lire
cinque miliardi". La, presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - TUPINI
                                                     - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI