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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1948, n. 1684

Istituzione, statizzazione e soppressione di Scuole e Istituti di istruzione tecnica a decorrere dal 1 ottobre 1946.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/1958)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-7-1958
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889; 
  Veduto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
  Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; 
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059; 
  Veduto  il  regio  decreto   21   agosto   1933,   riguardante   il
pareggiamento  dell'Istituto  tecnico   commerciale   mercantile   di
Marsala; 
  Veduto il regio decreto 21 marzo 1935, riguardante il pareggiamento
dell'Istituto tecnico commerciale mercantile di Vigevano; 
  Veduto  il  regio  decreto  24   gennaio   1935,   riguardante   il
pareggiamento della Scuola tecnica commerciale di Savona; 
  Ritenuto che occorre  regolarizzare  formalmente  il  funzionamento
degli Istituti e delle Scuole di istruzione tecnica gia in atto,  con
i relativi organici, dal 1 ottobre 1946; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quelli per l'interno e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Sono istituiti: 
    a) un Istituto tecnico agrario in Caltanissetta ed in  Messina-S.
Placido Calonero'; 
    b)  un   Istituto   tecnico   agrario,   specializzato   per   la
frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio, in Napoli-Pouticelli; 
    e) una Scuola tecnica agraria in Cortona; 
    d) una Scuola tecnica commerciale in  Cirie',  Corato,  Lanciano,
Novi Ligure e Roma - via Vercelli; 
    c) una Scuola tecnica industriale per meccanici in  Alatri  e  in
Monza; 
    f) una Scuola tecnica industriale  per  chimici  conciari  in  S.
Croce sull'Arno; ((3)) 
    g) una Scuola professionale femminile in Luino. 
  Nelle tabelle A (prospetti 1, 2 e 3),  C,  E  (prospetto  1)  e  G,
annesse al presente decreto, firmate, d'ordine dei  Presidente  della
Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da  quello  per
il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti e delle  scuole
suddetti, i casi completi, le specializzazioni ed i posti di ruolo. 
  Con successivo decreto saranno approvati gli orari  e  i  programmi
per  le  materie  di  insegnamento  e   le   esercitazioni   pratiche
particolari della nuova specializzazione e "chimici  conciari"  della
Scuola tecnica industriale di S. Croce sull'Arno sopra citata. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 6 giugno 1957, n. 1480 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che "A decorrere dal 1 ottobre 1957 la Scuola tecnica  industriale
per chimici conciari di Santa Croce sull'Arno, e' soppressa."