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LEGGE 28 marzo 1949, n. 131

Esami di Stato di abilitazione professionale.

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Testo in vigore dal: 29-4-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esami riferentisi
all'anno  accademico  1947-48  la  laurea  o il diploma necessari per
essere   ammessi   ai   singoli   esami   di  Stato  di  abilitazione
professionale in medicina e chirurgia, chimica, farmacia, ingegneria,
architettura,  veterinaria,  agronomia  o  di  perito  forestale e in
materia   di   economia   e   commercio,   nonche'  nelle  discipline
statistiche,   sono   estese  le  disposizioni  emanate  con  decreto
legislativo Cap provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1949

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA
                                                       VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI