stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 febbraio 1949, n. 93

Mantenimento in servizio, per gli anni 1947-48 e 1948-49, del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle Scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 19-4-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I presidi, i direttori e i professori degli Istituti e delle Scuole
d'istruzione  media,  classica,  scientifica,  magistrale,  tecnica e
artistica  e  delle  scuole  e  dei  corsi  secondari  di  avviamento
professionale  che  si  trovino  nelle condizioni stabilite dal regio
decreto-legge  24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a
decorrere  dal  1 ottobre 1948, sono mantenuti in servizio per l'anno
scolastico  1948-49,  a  loro  domanda,  e purche' siano riconosciuti
idonei a prestare opera proficua alla scuola.
  Sono  altresi'  mantenuti  in  servizio, per lo stesso anno, e alle
stesse condizioni, coloro che furono trattenuti negli anni scolastici
decorsi,  con  esclusione di coloro che nell'anno solare 1948 abbiano
compiuto   il   70°   anno   di   eta'.  Sono  convalidati  gli  atti
dell'Amministrazione   con   i   quali  l'anzidetto  personale  venne
trattenuto in servizio nell'anno scolastico 1947-48.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 febbraio 1949

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - GONELLA -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI