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LEGGE 2 marzo 1949, n. 87

Modificazione del termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50 e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.

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Testo in vigore dal: 13-4-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  per  la  presentazione  al  Parlamento del progetto di
bilancio  relativo  all'esercizio finanziario 1949-50 e' stabilito al
28 febbraio 1949.