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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1948, n. 1648

Adeguamento dei limiti di importo Indicati nel regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª servizi a danaro).

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 24-3-1949
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  Codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
  Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª servizi
a  danaro)  approvato  con  regio  decreto  30 maggio 1940, n. 775, e
successive modificazioni;
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con quello per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  limiti di importo, indicati nel regolamento generale dei servizi
postali  - parte 2ª servizi a danaro - approvato con regio decreto 30
maggio  1940, n. 775 e successive modificazioni, sono modificati come
segue:
    a)  il limite di L. 20.000 previsto nei commi a) e b) dell'art. 9
modificato  dal decreto 11 settembre 1947, n. 1227, e' aumentato a L.
100.000;
    b)  il limite di L. 10.000, previsto dall'art. 10, modificato dal
regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, e' elevato a L. 100.000;
    c) il limite di L. 100.000 previsto dall'art. 22, e' elevato a L.
200.000;
    d)  il  limite di L. 100, previsto dall'art. 116, e' elevato a L.
1000;
    e)  i  limiti  di  L.  1000,  previsti dal secondo e terzo alinea
dell'art. 127, modificato dal regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292,
sono elevati a, L. 10.000;
    f)  il limite di L. 2000, previsto dall'art. 140, e' elevato a L.
50.000;
    g)  il  limite di L. 500, previsto dall'art. 161, e' elevato a L.
10.000;
    h)  il  limite  di  L.  500, previsto negli articoli 175 e 178 e'
elevato a L. 5000;
    i)  il limite di L. 2000, previsto nell'art. 181, e' elevato a L.
10.000.