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LEGGE 1 marzo 1949, n. 44

Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici.

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Testo in vigore dal: 8-3-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  il  cui  trattamento economico per stipendio, paga o
retribuzione   e'   stabilito   dalle  tabelle  allegate  al  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e
successive  modificazioni, sara' corrisposto, entro il 15 marzo 1949,
una  volta  soltanto,  un  acconto sui futuri miglioramenti in misura
pari  al  cinquanta  per  cento  dello  stipendio  della paga o della
retribuzione  mensile  lorda  in godimento alla data di pubblicazione
della  presente legge, esclusi l'indennita' di carovita ed ogni altro
assegno accessorio.