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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1642

Disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-3-1949
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
                               Art. 1.

  La  carriera  dei  professori  delle  scuole  e  degli  istituti di
istruzione  secondaria di ogni ordine e grado nonche' delle accademie
di  belle  arti,  dei licei artistici e dei conservatori di musica e'
stabilita  in  conformita' delle tabelle annesse al presente decreto,
firmate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.
  Per  le promozioni al grado finale della carriera, l'anzianita' nel
grado  precedente  e'  ridotta  a  otto anni per i professori cui sia
attribuita  la  qualifica  di  merito  distinto,  in base ad apposito
concorso  per  titoli  da  effettuare  secondo  le  norme che saranno
emanate  con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro  per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per
il tesoro.