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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. 1617

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-3-1949
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi   di   Camerino,
approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2838, e modificato con
i regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250; 31 ottobre 1929, n.  2386;
20 novembre 1930, n. 1939: 27 ottobre  1932,  n.  2066;  27  dicembre
1934, n. 2439; 1 ottobre 1936, n. 2037; 14  marzo  1938,  n.  885;  5
maggio 1939, n. 1172; 11 luglio 1942, n. 936, e 5 settembre 1942,  n.
1234; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Camerino,  approvato  e
modificato con  i  regi  decreti  sopraindicati  cosi'  ulteriormente
modificato: 
    Facolta' di giurisprudenza: 
      sono inclusi  fra  gli  insegnamenti  complementari  di  detta.
Facolta'  i  seguenti:  "Antropologia  criminale"  e  "Diritto  della
navigazione". 
    Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: 
 
    Corso di laurea in chimica: i seguenti insegnamenti  fondamentali
a corso biennale comportano un esame alla fine di ogni anno, anziche'
un  unico  esame  alla  fine  del  secondo  anno:   "Istituzioni   di
matematiche". 
  "Chimica  generale  ed  inorganica",  "Chimica  organica",  "Fisica
sperimentale",  Esercitazioni  di  matematiche",  "Chimica   fisica",
"Esercitazioni di chimica fisica". 
  Nel predetto corso di laurea in chimica lo studente non e'  ammesso
a  sostenere  gli  esami  di  "Esercitazioni  (ii   analisi   chimica
qualitativa", di "Esercitazioni di analisi chimica quantitativa" e di
"Chimica analitica" se prima non abbia superato l'esame  di  "Chimica
generale ed inorganica"; di "Esercitazioni di chimica organica  e  di
analisi organica" se prima, non abbia superato  l'esame  di  "Chimica
organica"; di "Chimica fisica" se prima non abbia superato gli  esami
di "Istituzioni di  matematiche",  di  "Fisica"  e  di  esercitazioni
relative. 
  Facolta' di farmacia: 
 
  Lo studente non e' ammesso a sostenere l'esame di  "Farmacologia  e
farmacognosia" se non ha superato gli esami di "Chimica organica", di
"Fisiologia di "Chimica farmaceutica"; quello di "Fisiologia" se  non
ha superato gli esami di "Anatomia umana," e di "Chimica  biologica";
quello di  "Tecnica  farmaceutica"  se  non  ha  superato  quello  di
"Farmacologia e farmacognosia". 
  Nella   predetta.   Facolta'   di   farmacia   l'insegnamento    di
"Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica"  comporta  un
esame alla fine di ogni anno anziche' un unico esame alla,  fine  del
corso triennale. 
  Facolta' di medicina veterinaria: 
 
  Lo studente non puo' sostenere l'esame di "Zoocultura"  se  non  ha
superato quello di "Zoologia"; l'esame  di  "Fisiologia"  se  non  ha
superato  quello  di   "Anatomia   veterinaria   con   istologia   ed
embriologia"; l'esame di "Farmacologia" se non ha superato quello  di
"Fisiologia generale e speciale degli  animali  domestici  e  chimica
biologica". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 2 novembre 1948 
 
                               EINAUDI 
 
Visto, il Guardasigilli: GRASSI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1949 
  Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 89. - CARLOMAGNO