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LEGGE 3 febbraio 1949, n. 26

Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.

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Testo in vigore dal: 17-2-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni:
    a)  l'art.  1  del  decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113,
fermo  restando  per gli uditori destinati in reggenza il trattamento
economico  stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre
1942, n. 1352;
    b)  l'art.  2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232, gia'
prorogato  fino  al  31  dicembre  1948  dal  decreto  legislativo 23
dicembre 1947, n. 1593;
    c)  l'art.  1  della  legge 9 luglio 1940, n. 937, gia' prorogato
dallo stesso decreto legislativo 23 dicembre 1947;
    d)  l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre
1944, n. 438, limitatamente ai soli effetti giuridici.