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LEGGE 3 febbraio 1949, n. 22

Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1948 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

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Testo in vigore dal: 15-2-1949
La,  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica,  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza.
  custodia  e  pulizia  o  soltanto  di  vigilanza  e  custodia  e ai
lavoratori  addetti  alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo
negli  immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi
quelli  di  cooperative  a  contributo  statale, e' dovuta per l'anno
1948, in aggiunta.
  alla  retribuzione  del  mese  di dicembre, una gratifica natalizia
nella  misura  di  una  mensilita'  del  salario  in  denaro  e della
indennita'   di   caro   vita   prevista   dal   decreto  legislativo
luogotenenziale n. 303, del 2 novembre 1944, e di contingenza, di cui
ai  decreti  legislativi  del  Capo provvisorio dello Stato 22 aprile
1947,  n.  285,  e 14 dicembre 1947, n. 1460. La corresponsione della
gratifica   predetta  deve  essere  effettuata  entro  trenta  giorni
dell'entrata in vigore della presente legge.