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LEGGE 27 gennaio 1949, n. 16

Concessione del beneficio di cui al decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805; alla vedova di Francesco Rismondo.

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Testo in vigore dal: 25-2-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'aumento  previsto dal decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805,
e' concesso anche, a decorrere dalla data fissata nel decreto stesso,
alla signora Lidia Bugliovaz, vedova di Francesco Rismondo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 gennaio 1949

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI