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LEGGE 27 gennaio 1949, n. 15

Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie.

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Testo in vigore dal: 6-2-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  diritto agli assegni familiari previsto per la moglie dall'art.
3  della legge 6 agosto 1910, n. 1278, e' subordinato alla condizione
che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con
una  retribuzioni  complessiva  mensile superiore a lire 10.000 o non
abbia  redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue.
Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.