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LEGGE 27 gennaio 1949, n. 14

Proroga del termine per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

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Testo in vigore dal: 6-2-1949
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' prorogato fino al 31 marzo 1949  il  termine  stabilito  con  il
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  19  febbraio
1948, n. 243, per  il  versamento  al  Fondo  per  l'indennita'  agli
impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a
norma del  decreto-legge  8  gennaio  1942,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  2  ottobre  1942,  n.   1251,   e   per
l'adeguamento dei contratti di assicurazione e  di  capitalizzazione,
previsto  dall'art.  5  dello  stesso  decreto,   alle   disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.