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LEGGE 27 gennaio 1949, n. 13

Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private.

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Testo in vigore dal: 6-2-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  periodo  minimo  di  mantenimento  in  servizio  dei lavoratori
reduci,  partigiani  e  assimilati, riassunti o assunti in servizio a
norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale
14  febbraio  1946, n. 27, gia' prorogato con decreto legislativo del
Capo  provvisorio  della Stato 24 febbraio 1947, n. 61, e con decreto
legislativo  23  marzo 1945, n. 418, e' ulteriormente prorogato al 31
maggio 1949.
  Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta
causa,  i  lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere
sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste
dall'articolo  4  del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio
1946, n. 27.