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LEGGE 21 gennaio 1949, n. 9

Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonchè determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo.

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Testo in vigore dal: 1-2-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  esenzione  dal  diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e
sul  carbone coke (voci della tariffa 564 et 564-bis) all'atto della,
loro  importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge
29  luglio  1948,  n.  1083,  ha effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre
1949.