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LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1579

Reclutamento straordinarlo di subalterni in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del Corpo stesso.

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Testo in vigore dal: 15-2-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  le  finanze  e'  autorizzato  ad  effettuare  un
reclutamento   straordinario   di  trenta  sottotenenti  in  servizio
permanente  effettivo  della  Guardia  di finanza da trarsi, mediante
concorso  per  titoli, dai subalterni di complemento del Corpo stesso
che  siano  in  possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in
scienze  politiche  o  in  economia e commercio ovvero del diploma di
magistero in economia e diritto o in economia aziendale.