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LEGGE 5 gennaio 1949, n. 7

Ammasso per contingente del cereali, secondo le norme del decreto legislativo Presidenziale 5 settembre 1947, n. 888, per la campagna agricola 1948-1949.

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Testo in vigore dal: 10-2-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  la  campagna  agricola  1948-1949, l'ammasso del frumento, del
granoturco  e  del risone sara' effettuato per contingente secondo le
norme del decreto legislativo Presidenziale 5 settembre 1947, n. 888.
  Sono  esonerati da qualsiasi obbligo di consegna tutti i produttori
che,  nella decorsa campagna 1947-1948, hanno avuto la notifica di un
obbligo  di  conferimento  di  grano non superiore a cinque quintali,
dedotte  le trattenute previste dal decreto legislativo Presidenziale
30 maggio 1947, n. 439.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1949

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - SEGNI -
                                                     GRASSI - PELLA -
                                                  - VANONI - LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli GRASSI