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LEGGE 7 gennaio 1949, n. 5

Determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1949)
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Testo in vigore dal: 1-2-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  misure  delle  indennita'  di  studio  e di carica spettanti, a
decorrere dal 1 luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio
1948,  n.  1128,  al  personale  insegnante,  direttivo, ispettivo ed
assistente  delle  scuole elementari e degli istituti governativi dei
sordomuti sono stabilite nell'annessa tabella.
  A  decorrere dal 1 luglio 1948 il compenso per lavoro straordinario
previsto dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19,
e'  assegnato  a  tutto il personale di cui al precedente comma nella
misura mensile forfetaria indicata nella predetta tabella.
  Il  compenso forfetario di cui ai precedente comma e', corrisposto,
in ogni anno scolastico, limitatamente al periodo dal 1 ottobre al 31
luglio  per  il personale insegnante e assistente ed al periodo dal 1
settembre al 31 luglio per il personale direttivo ed ispettivo.