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LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1514

Abrogazione degli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale.

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Testo in vigore dal: 27-1-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  articoli  210  e  535  del  Codice  di  procedura  penale sono
abrogati.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 dicembre 1948

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI