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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. 1505

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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Testo in vigore dal: 23-1-1949
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto lo statuto della Universita' degli studi di Genova, approvato
con  regio  decreto  7  ottobre  1926, n. 2054, modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2486;  25  ottobre 1928, n. 3510; 31
ottobre  1929,  n. 2396; 30 ottobre 1930, n. 1859; 1 ottobre 1931, n.
1371;  27  ottobre 1932, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1 ottobre
1936,  n.  2474;  20  aprile  1939, n. 1086; 16 marzo 1942, n. 324; 5
settembre 1942, n. 1236; 24 ottobre 1942, n. 1671;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sulla  istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Viste  le  proposte  di  modificazioni allo statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' predetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato   con   i  regi  decreti  sopraindicati  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  Dopo l'art. 140 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia.

  Art.   141.   -   La  Scuola  di  perfezionamento  in  ortopedia  e
traumatologia  ha  sede  presso la clinica ortopedica e conferisce il
diploma di specialista in ortopedia e traumatologia.

  Art.  142.  -  Il corso ha la durata di tre anni. L'insegnamento ha
carattere essenzialmente pratico e dimostrativo.

  Art.  143.  -  Al  corso possono iscriversi solamente i laureati in
medicina e chirurgia.

  Art. 144. - Le materie tutte obbligatorie ai fini della frequenza e
degli esami sono:

    1) anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
    2) patologia e clinica ortopedica;
    3) patologia e clinica traumatologica;
    4) pediatria ortopedica;
    5) neuropatologia ortopedica;
    6) radiodiagnostica;
    7)    corso   teorico-pratico   di   operazioni   ortopediche   e
traumatologiche;
    8)  corso  teorico-pratico  di  apparecchi  gessati, ortopedici e
protesi;
    9) terapia fisica.

  Art. 145. - L'insegnamento e' cosi' suddiviso:

    al 1° anno:

      1) anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
      2) patologia ortopedica e traumatologica;
      3) radiodiagnostica e terapia fisica;
      4) neuropatologia ortopedica;
      5) pediatria ortopedica;

    al 2° anno:

      1) clinica, ortopedica;
      2) clinica traumatologica;
      3) corso di operazioni ortopediche e traumatologiche;
      4) corso di apparecchi gessati, ortopedici e protesi;

    al 3° anno:

      1) clinica ortopedica;
      2) clinica traumatologica;
      3) corso di operazioni ortopediche e traumatologiche;
      4) corso di apparecchi gessati, ortopedici e protesi.

  Art. 146. - Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare assiduamente
per  tutto  il  triennio  la clinica ortopedica, i corsi integrativi,
l'ambulatorio,  i  reparti  clinici  e  la sala operatoria, prestando
regolare servizio come in terni di clinica.
  All'aiuto  della  clinica  e' affidato il controllo della frequenza
che verra' tenuto con apposito registro.

  Art.  147.  -  Per essere ammessi al terzo corso gli allievi devono
sostenere  un  esame  di profitto davanti ad una Commissione composta
dagli insegnanti del corso, in numero di cinque.

  Art. 148. - Alla fine del corso gli allievi, che hanno regolarmente
frequentato,  sono  ammessi  a  dare l'esame di specializzazione, che
consiste  in  una  dissertazione  scritta  originale  ed in una prova
clinica e pratica.

  Art.  149.  -  L'esame e' dato davanti ad una Commissione, nominata
dal preside e composta da cinque membri e cioe': dal (direttore della
scuola, da un professore ordinario di ortopedia di altra universita',
da due professori di materia affine e da un libero docente in clinica
ortopedica.

  Art.  150.  -  Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione viene
rilasciato il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia.

  Art.  151. - L'allievo che non abbia ottenuto l'approvazione dovra'
ripetere  l'anno.  L'allievo  che  per  due  volte non abbia ottenuto
l'approvazione   non  potra'  ulteriormente  rimanere  iscritto  alla
Scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 2 novembre 1948

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1948
  Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 133. - DUSSONI