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LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1438

Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal: 7-1-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  territorio  della provincia di Gorizia, compreso tra il confine
politico  ed  i  fiumi  Vipacco  ed  Isonzo,  e  l'area recintata del
Cotonificio  Trestino,  posta  sulla  sponda destra dell'Isonzo, sono
considerati,  fino  al 31 dicembre 1957, fuori della linea doganale e
costituiti in zona franca.
  Il  regime  di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli
(lotto,   sali,   tabacchi,   cartine   per   sigarette,  accenditori
automatici,  chinino e sali di chinino, ecc.) del diritto di licenza,
delle   imposte  di  fabbricazione  ed  erariali  di  consumo,  delle
corrispondenti   sovrimposte   di   confine,   dell'imposta  generale
sull'entrata e delle imposte comunali di consumo.
  Restano del pari esclusi dalla franchigia:
    a)  i  prodotti  dell'industria  automobilistica, i motocicli, le
biciclette  e  loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici,
nonche' i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma;
    b)  gli  oggetti  di  vestiario  di  qualunque natura (compresi i
lavori da pellicceria) e gli oggetti d'uso personale;
    c) i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi
doganali:
     658         - olii essenziali ed essenze;
     661         - profumi sintetici costituenti essenze;
     765         - saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i
     766               prodotta saccarinati;
     767         - alcaloidi;
     780         - prodotti medicinali sintetici;
     780-bis     - prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati
                       come specialita medicinali;
     782         - specialita medicinali;
     806         - pelli da pellicceria.

  Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni
di  legge  e  di  regolamento  che  vietano,  limitano  o  altrimenti
disciplinano  la  importazione,  la  esportazione  ed  il transito di
determinate  merci,  ai  fini  economici e valutari ed a quelli della
polizia  sanitaria  e  fitopatologica dell'igiene e della incolumita'
pubblica,  della repressione delle frodi in commercio, della tutela e
conservazione  del  patrimonio  artistico nazionale e dell'incremento
della esportazione.