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LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1260

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1948-49.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-11-1948
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato  a  far  pagare  le  spese ordinarie e
straordinarie  del  Ministero  di  grazia i giustizia per l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).