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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1948, n. 1160

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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Testo in vigore dal: 5-10-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Catania,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con i
regi  decreti  16  ottobre  1940,  n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5
settembre  1942,  n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con il decreto
del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute   le   proposte   relative   allo  statuto  dell'Universita'
anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i regi decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente
modificato:
  Art.  9.  -  All'elenco delle materie complementari per il corso di
laurea in giurisprudenza viene aggiunto il seguente insegnamento:
    "Esegesi delle fonti di diritto romano".
  Art.  26.  - All'elenco delle materie complementari per il corso di
laurea in lettere viene aggiunto il seguente insegnamento:
    "Lingua e letteratura spagnola".
  Art. 46. - Viene aggiunto il seguente comma:
  "Gli  esami  biennali di chimica generale ed inorganica, di chimica
organica,  di  istituzioni  di  matematiche  e  di  esercitazioni  di
matematiche  devono  essere sostenuti alla fine di ogni anno anziche'
alla fine del corso biennale".
  Art.  48.  - All'elenco delle materie complementari per il corso di
laurea in fisica viene aggiunto il seguente insegnamento:
    "Fisica tecnica".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 20 luglio 1948

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 settembre 1948
  Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 28. - VENTURA