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LEGGE 10 agosto 1948, n. 1148

Aumento dell'indennità di caropane a favore degli assistiti.

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Testo in vigore dal: 26-9-1948
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  agosto  1948,  la  misura  dell'indennita' di
caropane,  stabilita  dall'art.  1  del  decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato 10 luglio 1947, n. 704, e' elevata a L. 616
mensili.