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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 luglio 1947, n. 1878

Modalità per la delega di firma "per il Ministro" ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della difesa - Servizi dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 7-8-1948
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento
gerarchico   delle   Amministrazioni   dello   Stato   e   successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  30 dicembre 1923, n. 2960, contenente le
disposizioni   sullo   stato   giuridico   degli   impiegati   civili
dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n. 2440, contenente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827;
  Visto    il    testo    unico    delle    leggi    sull'ordinamento
dell'Amministrazione  centrale  della  guerra  e dei personali civili
dipendenti,  approvato  con  regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327 e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10
maggio  1947,  n.  306,  contenente  norme  per  l'organizzazione del
Ministero della difesa;
  Sulla  proposta  del Ministro per la difesa, di concerto con quello
per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  In  conformita' di quanto gia' previsto con regio decreto 17 agosto
1928, circa la delega della facolta' di assumere impegni sul bilancio
del  soppresso  Ministero della guerra, le modalita' per la delega di
firma  "per  il  Ministro" presso il Ministero della difesa - Servizi
dell'Esercito  - rimangono stabilite come dai seguenti articoli 2, 3,
4, 5 e 6.