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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 novembre 1947, n. 1815

Estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 9-7-1948
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
320;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per
la  grazia  e  giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori
pubblici,   per   l'agricoltura  e  foreste,  per  i  trasporti,  per
l'industria, e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  A coloro che, dalla data di liberazione delle singole province fino
a quella di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale
12  aprile  1946,  n.  320,  siano  stati  impegnati  direttamente da
autorita'  civili  o  per conto di autorita' alleate in operazioni di
bonifica  da  mine  o  di  rastrellamento  o  brillamento  di ordigni
esplosivi diversi dalle mine o siano stati impiegati da privati nelle
operazioni  suddette  effettuate su immobili di loro proprieta', sono
concessi i benefici stabiliti dagli articoli seguenti.