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DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 606

Modificazioni dell'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393 per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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Testo in vigore dal: 9-6-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
dei decreti legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Sulla proposta del Ministro per  l'industria  e  il  commercio,  di
concerto con il Ministro per le finanze; 
 
                              PROMULGA 
 
  Il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 38  del  regolamento  approvato  con  il  regio  decreto  27
dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione  della  legge  5  febbraio
1934, n. 305, sulla  disciplina  dei  titoli  dei  metalli  preziosi,
modificato con il decreto  legislativo  luogotenenziale  30  novembre
1945, n. 923, e' sostituito dal seguente: 
  "I diritti dovuti per i saggi delle materie prime  di  platino,  di
oro e di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305,  sono
i seguenti: 
    

a) platino L. 600 per ogni saggio;
b) oro     "  500 per ogni saggio;
c) argento "  200 per ogni saggio.

    
  I diritti dovuti per il saggio o  marchio  degli  oggetti  lavorati
contenenti i detti metalli preziosi, sono calcolati  sul  peso  degli
oggetti stessi nelle misure seguenti: 
    a) se composti di solo platino, ovvero platino ed  altri  metalli
preziosi, in ragione di L. 50 al grammo o frazione di grammo  con  un
minimo di L. 500, se composti di  solo  platino,  e  di  L.  1000  se
composti di platino ed altri metalli preziosi; 
    b) se composti di solo oro, ovvero di oro e argento,  in  ragione
di L. 30 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 300,  se
composti di solo oro, e di L. 500, se composti di oro e argento; 
    c) se composti di solo argento, in ragione di L.  10  al  grammo,
con un minimo di L. 100. 
  Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti  per  il  solo  saggio
degli oggetti lavorati, saranno corrisposti  in  misura  uguale  alla
quinta parte di quelli suindicati. 
  Il  diritto  dovuto  per  il  saggio   dei   campioni   di   ceneri
auro-argentifere, e' stabilito nella misura fissa di L. 800 per  ogni
saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni,  alamari,  fregi,
distintivi, ecc. d'oro e di argento e stabilito nella  misura  di  L.
500 per ogni saggio d'oro e di L. 200 per ogni saggio di argento".