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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1807

Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 dei regio decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, che reca provvedimenti eccezionali in materia di buoni del Tesoro ordinari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-6-1948
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  L'efficacia  delle  norme  contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 del
regio  decreto-legge  17  maggio  1943, n. 457, recante provvedimenti
eccezionali  in  materia  di  buoni del Tesoro ordinari, e' prorogata
sino al 31 dicembre 1948.