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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 dicembre 1947, n. 1799

Norme esecutive per l'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sullo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 13-5-1948
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n.
409;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
605;
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro
per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Fino  a quando non saranno emanate le nuove leggi sull'ordinamento,
sullo  stato  e  sull'avanzamento  degli  ufficiali dell'Esercito, le
cariche  gia' devolute agli ufficiali appartenenti ai disciolti Corpo
e  Servizio  di  Stato Maggiore, sono ricoperte in base alle esigenze
dell'attuale  periodo  di  transizione, con ufficiali in possesso dei
seguenti requisiti:
    a) abbiano conseguito il titolo della Scuola di guerra;
    b)  abbiano compiuto, con esito favorevole, un periodo pratico di
esperimento;
    c) abbiano comandato un reparto corrispondente al grado rivestito
per  un  periodo  di  due anni, se capitani e di un anno se maggiori,
tenenti colonnelli e colonnelli.
  Il  periodo  pratico  di  esperimento  di  cui alla lettera b), per
coloro che non l'abbiano gia' compiuto alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto, avra' la durata di un anno e sara' effettuato
dopo compiuto il periodo di comando di cui alla lettera c).