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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1948, n. 114

Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1982)
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Testo in vigore dal: 25-12-1952
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per l'agricoltura, e le foreste, di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
il  bilancio,  per  le  finanze,  per  il tesoro e per il lavoro e la
previdenza sociale;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 20 febbraio 1948:
                               Art. 1.

  Le  compravendite  e  le concessioni in enfiteusi di fondi rustici,
che  si effettuano nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore
del  presente  provvedimento,  sono  soggette  all'imposta normale di
registro  ed  alla imposta ipotecaria normale, ridotte a meta', se si
verifichino le seguenti condizioni:
    a)  che  il  compratore  o  l'enfiteuta  sia  persona  che dedica
abitualmente  la  propria  attivita'  manuale  alla lavorazione della
terra;
    b)  che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri
fondi  rustici,  ovvero  che  l'acquisto sia fatto per arrotondamento
della  proprieta'  rustica  del compratore o enfiteuta, quando questa
sia  insufficiente  all'impiego  della mano d'opera delle famiglie di
essi;
    c)  che  il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla
formazione  di  piccole  proprieta'  contadine,  avuto  riguardo alla
destinazione colturale ed all'imponibile catastale;
    d)  che  il  compratore  o  l'enfiteuta  non  abbia,  nel biennio
precedente  al  contratto,  venduto  altri  fondi  rustici Salvo casi
particolari  da  esaminarsi da parte della Commissione provinciale di
cui al penultimo capoverso del presente articolo.
  Gli  atti,  di cui al precedente comma, che, nella ricorrenza delle
condizioni  e  nel  periodo di tempo ivi specificati, siano stipulati
relativamente   a  terreni  situati  nell'Italia  meridionale,  nella
Sicilia  e  nella  Sardegna,  sono  soggetti  alla normale imposta di
registro ridotta ad un decimo ed a quella fissa ipotecaria.
  E'  abrogato  l'art.  2  del  decreto legislativo luogotenenziale 5
aprile  1945,  n.  141,  salvo  quanto  disposto  nel penultimo comma
dell'articolo   stesso   circa   le  rivendite  effettuate  entro  il
quinquennio.
  L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata
dall'Ispettorato  provinciale  agrario,  competente per territorio, e
quella  dei  requisiti di cui alle lettere b) e d) mediante esplicita
contestuale  dichiarazione  da parte dell'acquirente o enfiteuta. Per
quanto concerne la lettera c) una commissione provinciale, costituita
dall'ispettore  agrario  provinciale, dall'intendente di finanza e da
un  tecnico  agricolo  nominato  dal prefetto determina, in relazione
alla  diversa destinazione culturale, entro quale limite d'imponibile
catastale  si riscontri l'idoneita' del fondo a costituire la piccola
proprieta' contadina.
  Le    stesse    disposizioni    si   applicano   agli   affitti   o
compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprieta'
del   fondo  migliorato  all'affittuario  o  compartecipante,  se  si
verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L. 11 dicembre 1952, n. 2362 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
termine  di  due anni previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 24
febbraio  1948,  n.  114, prorogato di altri due anni con la legge di
ratifica  22  marzo  1950,  n.  144, e' ulteriormente prorogato di un
triennio a decorrere dal 20 marzo 1932".