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LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1948, n. 1

Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1967)
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Testo in vigore dal: 21-2-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 promulga la seguente legge costituzionale approvata dall'Assemblea
                   Costituente il 31 gennaio 1948:
                               Art. 1.

  La  questione  di  legittimita' costituzionale di una legge o di un
atto  avente  forza  di  legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o
sollevata  da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta
dal   giudice   manifestamente   infondata,  e'  rimessa  alla  Corte
costituzionale per la sua decisione.