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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1947, n. 1256

Compiti dell'Associazione italiana della Croce Rossa in tempo di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1950)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  9-12-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), col quale fu eretta in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa, in base alla facoltà.
Conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1882, n. 768;
Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2031, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento dell' Associazione italiana della Croce Rossa;
Visto il regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, e successive modificazioni, che approva lo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


In tempo di pace l'Associazione italiana della Croce Rossa ha per scopo di recare assistenza alla popolazione civile, sopratutto nelle sue classi più bisognose, integrando con mezzi, istituti, formazioni e servizi propri l'azione diretta dello Stato e degli enti locali contro le malattie e le calamità pubbliche.
A tal fine promuove e organizza le energie volontarie e le attività private del Paese e convoglia altresì soccorsi dall'estero, onde assicurarsi i mezzi finanziari necessari per l'espletamento dei compiti di istituto.