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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 settembre 1947, n. 1045

Concessione di finanziamenti agli Enti comunali di consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1952)
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Testo in vigore dal: 25-12-1952
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90;
  Visto  il  decreto 11 ottobre 1946 del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  contenente  le  norme  di  attuazione  del  citato decreto
legislativo n. 90;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  il  bilancio,  per l'interno, per il
tesoro,  per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'industria
e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  All'art.  1  del  decreto  legislativo 13 settembre 1946, n. 90, e'
sostituito il seguente:
  "((Al  fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci
di generale consumo, i Comuni possono istituire Enti di consumo.
  L'istituzione  di  detti  Enti  e'  disposta dal Consiglio comunale
mediante   deliberazione   soggetta   all'approvazione  della  Giunta
provinciale amministrativa.
  Per  il  conseguimento dei fini istituzionali, gli Enti comunali di
consumo      provvedono,      mediante      reperimento      diretto,
all'approvvigionamento delle merci di piu' largo consumo ed alla loro
distribuzione  alla  popolazione  ai prezzi di costo maggiorati delle
spese di gestione. Essi sono tenuti a prendere ogni utile iniziativa,
compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati
all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al
minuto per la vendita diretta al pubblico.
  E'  consentita l'istituzione di appositi consorzi fra Enti comunali
di   consumo   con   l'osservanza,   in   quanto  applicabili,  delle
disposizioni  contenute  nel  titolo  4°  del testo unico della legge
comunale  e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383))".