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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 649

Emendamenti al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, per il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1950)
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Testo in vigore dal: 10-10-1950
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno
e per le finanze ed il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il  2°  comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale del
27 giugno 1946, n. 35, e' modificato come appresso:
  "Sono  inoltre considerati edifici di culto agli effetti sopradetti
i  campanili,  i  locali  annessi  e  quelli comunque pertinenti alle
chiese  sopradette  purche' adibiti ad uso di ministero pastorale, di
ufficio,  di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle
chiese  stesse.  ((Al  mobilio  relativo  sono estese le disposizioni
dell'art.  1)).  Le  disposizioni contenute nel presente decreto sono
applicabili  anche  ai fabbricati destinati ad uso di seminari ((e di
istituzioni  analoghe di religiosi)) danneggiati o distrutti da fatti
bellici ((anche se della Santa Sede))".