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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 marzo 1947, n. 427

Aumento dei limiti di spesa o di importo previsti da leggi e regolamenti speciali concernenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1948)
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Testo in vigore dal: 17-1-1948
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il 
regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la 
  contabilita'  delle   poste   e   dei   telegrafi,   e   successive
  modificazioni; 
Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il 
regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª); 
  Visto il regio decreto legge 23 aprile  1925,  n.  520,  convertito
nella  legge  21  marzo  1926,  n.  597,  che  approva  l'ordinamento
dell'Amministrazione   postale   telegrafica   e    sue    successive
modificazioni; 
  Visto il regio decreto 2 luglio 1925, n. 1195,  sulle  attribuzioni
del direttore generale delle  poste  e  dei  telegrafi  e  successive
modificazioni; 
  Visto il regio decreto legge 9 febbraio 1939,  n.  273,  convertito
nella legge 2 giugno 1939, n. 739; 
  Visti i decreti legislativi 16 marzo 1946, n. 98 e 19 giugno  1946,
n. 1; 
  Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale e la  Corte  dei
conti in sezioni riunite; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministro per le poste  e  telecomunicazioni,  di
concerto con quello per le finanze e il tesoro; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai sottoindicati articoli dei regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e  per  la  contabilita'  delle  poste  e  dei  telegrafi,
approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
 
  Art. 19. - L'importo massimo dei servizi in  economia  che  possono
essere autorizzati dal direttore generale e' elevato da L.  30.000  a
L. 500.000. 
 
  Art. 98, ultimo  comma.  -  Il  limite  d'importo  dei  decreti  di
approvazione che  il  Sottosegretario  puo'  firmare  su  delega  del
Ministro, e' elevato da L. 250.000 a L. 1.000.000 per i contratti  ad
asta pubblica o a licitazione privata; e da L. 100.000 a  L.  500.000
per i con tratti a trattativa privata. 
 
  Art. 99. - I limiti di importo indicati nei commi a), b),  c),  d),
e), h) sono modificati come segue: 
    a) l'approvazione dei contratti ad asta pubblica o a  licitazione
privata fino a L. 1.000.000 e relative variazioni; 
    b) l'approvazione del contratto a trattativa privata  fino  a  L.
500.000 e relative variazioni; 
    c) l'approvazione delle spese in economia fino a L 500.000 ; 
    d) l'autorizzazione di liti attive fino a L. 200.000; 
   e) l'autorizzazione di transazioni di vertenze fino L. 80.000; 
    h) l'approvazione dei progetti di  lavori  ed  approvvigionamenti
fino al limite di L. 500.00. 
 
  Art. 146 - Il terzo alinea e' modificato come segue: 
  "Gli uffici locali di cassa, gli uffici di  cassa  delle  Direzioni
prive di reparto  di  ragioneria,  gli  uffici  principali  vaglia  e
risparmi  dei  capoluoghi  di  provincia,  nonche'   le   ricevitorie
succursali ivi situate le quali abbiano un  movimento  di  fondi  non
inferiore in media ai 3 milioni mensili, sono tenuti a compilare 
giornalmente il conto generale di cassa" 
 
  Art. 157. - Il testo dell'articolo e' modificato come segue: 
  "Gli uffici, le ricevitorie e  le  agenzie  debbono  effettuare  il
versamento dei fondi disponibili nei giorni 5,  10,  15,  20,  25  ed
ultimo del mese, con le limitazioni di che appresso: 
    a) se sono autorizzati ad  avere  un  fondo  di  riserva  possono
trattenere, oltre a questo, una somma non eccedente L. 300; 
    b) se non sono autorizzati ad avere un tondo di  riserva  possono
trattenere, normalmente, una somma non eccedente L. 600. 
  Debbono  altresi'  eseguire  versamenti  straordinari  nei   giorni
intermedi della cinquina, quando  i  fondi  disponibili  superino  il
limite stabilito dalla Direzione. 
  Gli uffici principali  e  le  ricevitorie  succursali  di  sede  di
Direzione e gli uffici speciali dei vaglia e eseguono  seralmente  il
versamento con le limitazioni di cui sopra, tenendo presente che, nel
caso  di  cui  alla  lettera  b),  possono  trattenere,  se  non  sia
diversamente disposto dalla Direzione, una somma anche superiore a L. 
600 ma non eccedente L. 3000. Debbono, peraltro, eseguire uno o  piu'
versamenti durante la giornata, quando i fondi giacenti  superino  le
nessita' immediate e giustificabili di  servizio,  secondo  le  norme
impartite dalla propria Direzione. 
  Gli uffici locali  di  casa,  oltre  ad  effettuare  ogni  sera  il
versamento dei titoli estinti per intero, debbono versare al cassiere
provinciale tutte le somme giacenti, i valori ed i  titoli  di  spesa
anche parzialmente pagati. 
  Tutti gli uffici, ricevitorie e agenzie, debbono formare e  spedire
i pieghi contenenti i versamenti, seguendo tali particolari  norme  e
cautele stabilite dalle  istruzioni.  Negli  uffici  dove  esiste  il
controllore, questi deve assistere il titolare  delle  operazioni  di
formazione, chiusura e spedizione di detti pieghi negli altri uffici,
il titolare deve, per le stesse operazioni, essere  assistito  da  un
supplente. 
  Qualora, per qualsiasi causa un versamento  non  risulti  giunto  a
destinazione, l'ufficio, la ricevitoria  o  l'agenzia  che  lo  aveva
spedito, deve dedurne l'importo dal totale dei versamenti  nel  quale
lo aveva compreso". 
 
  Art. 159. - Il testo dell'articolo e' modificato come segue: 
  I titolari degli uffici telegrafici principali fuori del  capoluogo
di provincia, eseguono il versamento al cassiere provinciale quando i
proventi incassati raggiungono le L. 2000 e in ogni  caso  alla  fine
del mese. 
  I titolari degli uffici telegrafici principali  dei  capoluoghi  di
provincia debbono versare ogni giorno,  prima  della  chiusura  della
Cassa provinciale, tutti i fondi disponibili. Ove pero'  gli  incassi
giornalieri superino in  media  le  L.  3000  debbono  effettuare  un
versamento nelle  prime  ore  del  mattino,  comprendendovi  i  fondi
introitati dal pomeriggio  del  giorno  precedente,  e,  prima  della
chiusura della cassa, debbono versare tutti i fondi introitati. 
  Per gli uffici di maggiore importanza,  le  Direzioni  provinciali,
ove lo ritengano opportuno, potranno disporre che siano eseguiti piu'
versamenti durante la giornata, fissando il limite dei fondi oltre il
quale i versamenti stessi debbono essere effettuati". 
 
  Art. 160. - L'ultimo alinea e' cosi' modificato: 
  Il versamento e' obbligatorio quando sia raggiunta la somma  di  L.
1000 e, in ogni caso, a fine di mese, qualunque sia la somma". ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8  novembre
1947, n. 1468 ha disposto (con l'art. 1) che "Sono  prorogate  al  31
dicembre 1917 le disposizioni dei primi quattro articoli del  decreto
legislativo 20 marzo 1947, n. 427".