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LEGGE COSTITUZIONALE 21 febbraio 1947, n. 1

Proroga del termine di otto mesi previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente.

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Testo in vigore dal: 22-2-1947
                         IL CAPO DELLO STATO

  promulga  la  seguente  legge  Costituzionale  di  iniziativa della
Presidenza dell'Assemblea Costituente, approvata il 20 febbraio 1947:

                               Art. 1.

  La durata dell'Assemblea Costituente, iniziatasi il 25 giugno 1946,
e' prorogata al 24 giugno 1947.